Denuncia di cessione fabbricato

Cessione fabbricati

Responsabile del Procedimento: arch. Mileva Valeria

LA NORMATIVA

MODULO OSPITALITA’ DELLO STRANIERO

LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO

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La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato (a titolo gratuito o oneroso) per un periodo superiore ad un mese, è un obbligo giuridico derivante dall’art. 12 D.L. 21/03/1978 n. 59, convertito dalla Legge 18/05/1978 n. 191. 2. LA NORMATIVA DECRETO-LEGGE 21/03/1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’ acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l’obbligo di provvedere alla comunicazione, all’Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l’immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706. N.B. Ai sensi dell’art. 16 L. 681/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo della somma di euro 206,00 €. DECRETO-LEGISLATIVO 14/03/2011 n. 23 Art. 3 comma 3 Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’art. 12 del decreto-legge 21/03/1978 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’art. 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Art. 3 comma 6 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni. DECRETO-LEGISLATIVO 13/05/2011 n. 70 Art. 5 comma 4 Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento, aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’art. 12 del decreto-legge 21/03/1978 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n. 191. DECRETO LEGGE 20/06/2012 n. 79 (Convertito, senza modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 131). Art. 2 comma 1 La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. PERTANTO, ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL’ART. 12 L. 191/78, NON E’ PIU’ DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 3. DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO La normativa di cui all’art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Poiché le nuove previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate all’Ufficio Immigrazione della Questura, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 160 a 1.100 €. Occorre precisare che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

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