Carta d’identità

RILASCIO CARTA D’IDENTITA’

Responsabile del provvedimento finale: il Sindaco in qualità di Ufficiale d’Anagrafe

 Sig. Vigilante Elpidio  (operatore amministrativo)

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimentofurto o deterioramento.

Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le CIE rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”, possono essere rinnovate anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

  • 3 annidalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
  • 5 annidalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

Per i cittadini italiani maggiorenni che lo richiedono e rendono le necessarie dichiarazioni di assenza di cause ostative, può avere anche validità per l’espatrio nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto.

Per conoscere l’elenco aggiornato di tali Paesi si consiglia di consultare il sito: www.viaggiaresicuri.it oppure di contattare la Questura – Ufficio Passaporti.

Per i cittadini minorenni (minori di 18 anni) o interdetti, la carta d’identità può essere resa valida per l’espatrio con l’assenso di entrambi i genitori o del tutore (qualità che può essere anche autocertificata) o nulla osta del giudice tutelare. In caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è possibile supplire a ciò mediante l’autorizzazione del Giudice Tutelare. In caso di genitori separati legalmente, divorziati, celibi o nubili, l’autorizzazione del Giudice Tutelare non è però necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio. (Legge 1185 del 21/11/67 art. 3 comma b).

Il D.L. n. 1/2012 ha stabilito che nella carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di quattordici anni si può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato comunque alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione all’espatrio, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori vengono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero.

 

 

La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Il cittadino dovrà andare in Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo salvo che abbia fissato l’appuntamento tramite Agenda CIE e abbia caricato la fototessera in formato digitale.

La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto. Le indicazioni su come scattare la foto sono nella sezione “Modalità di acquisizione foto”.

Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione.

Il cittadino, al momento della domanda:

  • in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
  • in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
  • consegna all’operatore comunale il codice fiscale(presente anche sul retro della CIE) o il numero dell’appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della Carta, se già effettuato;
  • verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;
  • fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
  • indica la modalità di ritiro del documento(consegna presso un indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;
  • consegna all’operatore comunale la fotografia, se non l’ha già caricata tramite Agenda CIE;
  • procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità consultabili a questo indirizzo “Modalità di acquisizione impronte”;
  • fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
  • firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati. 

Per il rilascio della

1) Carta di Identità Elettronica

  • € 22,21 per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza, furto – rettifica dati anagrafici;
  • € 27,37 per il duplicato in caso di smarrimento, deterioramento della carta;

2) Carta di Identità Cartacea:

  • € 5,42 per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza;
  • € 10,58 per il duplicato in caso di furto, smarrimento, deterioramento della carta o rettifica dati anagrafici;

Dove rivolgersi :

Sportello Ufficio Anagrafe del  Comune di Recale –  Tel. 0823/461015 – Fax 0823/461010
PEC: comunerecale@pec.it

Torna all'inizio dei contenuti